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Egitto: nuova Costituzione, meno islam e più potere militari

Più diritti a donne e lavoratori, banditi i partiti religiosi

16 gennaio, 18:13

(di Luciana Borsatti) (ANSAmed) - ROMA, 16 GEN - Fa riferimento alla "rivoluzione del 25 gennaio-30 giugno", riconoscendo nella cacciata dei presidenti Hosni Mubarak e di Mohammed Morsi (il secondo 'manu militari') come due tappe di uno solo processo rivoluzionario; elimina gli articoli che si temeva potessero aprire ad una teocrazia sunnita; sancisce nuovi diritti ma al tempo stesso rafforza la presa delle forze armate nel nuovo ordinamento. Il nuovo Egitto taglia dunque con il passato della breve parentesi di governo islamista della sua storia, ma al tempo stesso rafforza il ruolo di quell'esercito che ha sempre espresso il presidente dall'epoca di Nasser, e si prepara a fare altrettanto con l'uomo forte del nuovo corso, il generale Abdel Fatah El Sisi, di cui si attende l'annuncio della propria candidatura alle prossime presidenziali. Una candidatura che la grande maggioranza dell'opinione pubblica caldeggia da mesi, cui il sì al referendum costituzionale offre nuova legittimità e che risponde al desiderio di stabilità di milioni di egiziani, attanagliati dai problemi economici e pur sempre fiduciosi nel potere quasi salvifico del proprio esercito nazionale. Questi alcuni punti salienti dalla nuova Costituzione.

Resta sostanzialmente inalterato l'art.2 nella formula introdotta nel 1971 dal presidente Anwar al Sadat: '"L'Islam è la religione di stato (....) ed i principi della sharia islamica sono la principale fonte della legislazione". Viene invece abolito il controverso art. 219 che definiva i principi della sharia, voluto dalla forze islamiste nel testo del 2012. Al tempo stesso il preambolo fa riferimento alle sentenze della Corte costituzionale per l'interpretazione di tali principi: un elemento che riconosce l'autorità in questa materia sempre attribuita alla stessa Corte, che li aveva contemperati con diverse fonti giurisprudenziali e le convenzioni internazionali.

Salta invece il passaggio che, nell'art.4 del vecchio testo, imponeva di consultare l'autorità teologica di Al Azhar in tema della legge islamica. Una norma che per i critici lasciava aperta la porta per sviluppi in senso teocratico e che non avevano gradito nemmeno le stesse autorità di Al Azhar, cui vengono qui confermate indipendenza e autonomia.

Inoltre l'art.95 rimuove l'art.76 del 2012, per il quale un reato poteva essere dedotto anche dalla sola costituzione, aprendo la possibilità di un introdurre i dettami della sharia senza che vi fosse un corrispettivo reato nel codice penale.

L'art. 11, relativo all'eguaglianza tra uomini e donne, è visto come un miglioramento rispetto al testo del 2012, in quanto vincola lo stato a garantire che non si siano discriminazioni in politica e nel lavoro - pur non prevedendo alcuna quota per la rappresentanza femminile in Parlamento. L'art. 13 attribuisce allo stato il compito di proteggere i diritti dei lavoratori e di migliorare le condizioni di lavoro, l'art. 17 quello di garantire pensioni e servizi sociali alle categorie piu' deboli e l'art. 18 un'assistenza sanitaria per tutti. Ma viene abolita la norma, di epoca nasseriana, che prevedeva che il 50% dei parlamentari fosse composto di operai e agricoltori (norma in realtà mai attuata nella pratica) e rimane il limite di un solo sindacato per ciascuna categoria.

L'art.52 è specificamente dedicato alla criminalizzazione della tortura, già bandita nel 2012, mentre l'art.55, sul diritto alla dignità dei detenuti, introduce per la prima volta anche il loro diritto a non rispondere.

L'art. 74 ripristina il divieto alla costituzione di partiti politici su base religiosa - una norma chiaramente mirata contro i Fratelli musulmani - o fondati su discriminazioni di sesso, origine o appartenenza religiosa.

Per quanto riguarda il ruolo delle forze armate, un loro chiaro rafforzamento emerge dall'art. 234, che prevede che la nomina del ministro della Difesa sia approvata dal Consiglio supremo delle Forze armate, seppur per un periodo transitorio di quattro anni. Resta inoltre la molto contestata possibilità che tribunali militari processino civili per crimini contro le forze armate, seppur precisando nel dettaglio di quali atti si tratti.

Per quanto riguarda invece la presidenza - dopo destituzione di Morsi da parte dell'esercito, sull'onda di un vasto movimento popolare - viene inserita una norma che prevede la rimozione del presidente in caso di 'sfiducia' da parte dei due terzi del Parlamento (ridotto da due ad una Camera ad una con l'abolizione del Consiglio della Shura). Una norma che prevede anche lo scioglimento del parlamento e nuove elezioni nel caso la mozione di sfiducia non passi. (ANSAmed).

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