ROMA - Nel corso del 2016 hanno fatto ingresso in Italia 25.846 minori non accompagnati, mentre a giugno di quest'anno ne risultano presenti nel nostro territorio 17.864. La differenza tra le due cifre si spiega con il fatto che nel frattempo alcuni minori compiono la maggiore età o si allontano volontariamente dalle strutture che li ospitano.
Conisderato che si tratta di ragazzi ragazzi particolarmente vulnerabili e bisognosi di forme idonee di protezione, l'European Asylum Support Office (Easo), l'Agenzia Ue per il sostegno all'Asilo, e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza hanno siglato di recente un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione per selezione e formare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. La collaborazione prevede anche strumenti pratici e un'attività di assistenza e consulenza.
L'accordo integra il programma di interventi previsti nell'Operating Plan 2017, che definisce le azioni dell'Easo a supporto dell'Italia.
Per questo la legge 47/2017, recentemente entrata in vigore, prevede tra l'altro di instaurare e diffondere su tutto il territorio nazionale un sistema di "genitorialità sociale" a favore dei minori non accompagnati, che coinvolga l'intera cittadinanza attraverso la nomina di tutori volontari.
L'accordo tra Autorità garante ed Easo prevede, in particolare, il supporto dell'Agenzia europea nella selezione e formazione degli aspiranti tutori nelle regioni prive del garante regionale. Prevista anche una campagna nazionale di sensibilizzazione per la promozione del tutore volontario.
Chi è e quali compiti svolge un tutore volontario
Il tutore volontario esercita la rappresentanza legale di ogni minore arrivato in Italia senza adulti di riferimento e ha cura che vengano tutelati i suoi interessi, ascoltati i suoi bisogni, coltivate le sue potenzialità e garantita la sua salute, senza la presa in carico domiciliare ed economica.
Dopo aver seguito il corso di formazione, organizzato dai garanti regionali e dalle province autonome, gli aspiranti tutori volontari vengono inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale per i minorenni competente.
Non sono previste forme di rimborso o retribuzione per l’attività di tutore. L’attività ha carattere gratuito e non è attualmente riconosciuto il diritto a permessi di lavoro.
Il tutore volontario non necessariamente diventa affidatario del minore. I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario.
La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato, anche se si aupica un proseguimento del rapporto affettivo.
Il tutore volontario non ha responsabilità penale se il minore non accompagnato commette un reato.
http://www.garanteinfanzia.org/news/minori-stranieri-non-accompagnati-bando-diventare-tutore-volontario