(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 APR - I Paesi Ue possono respingere
una domanda di ricongiungimento familiare se le risorse
economiche del migrante che presenta domanda non sono stabili e
sufficienti per l'anno successivo o se l'evoluzione del suo
reddito nei sei mesi precedenti è negativa.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, riguardo al caso di
un immigrato nel Paese Basco in Spagna la cui richiesta di
ricongiungimento con la moglie è stata respinta nel marzo 2012
per non aver saputo dimostrare che disponeva di risorse
sufficienti per mantenerla.
Secondo Lussemburgo, la normativa spagnola che compie una
valutazione dei redditi è compatibile con la direttiva Ue che
"prevede espressamente che gli Stati membri debbano valutare la
regolarità delle risorse del soggiornante, il che implica
l'analisi periodica della loro evoluzione".
La Corte considera inoltre che il periodo di un anno durante
il quale chi chiede il ricongiungimento familiare deve poter
disporre di risorse sufficienti è "ragionevole e proporzionato",
dato che corrisponde alla durata della validità minima del
permesso di soggiorno necessaria per poter fare richiesta dello
stesso ricongiungimento.(ANSAmed).