Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Sicurezza gas, il D.Lgs in Gazzetta

Il provvedimento di attuazione del regolamento Ue introduce i “clienti protetti nel quadro della solidarietà”. Il ruolo di Mise, Arera, Gme e Snam (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Si conclude il lungo iter del D.Lgs per l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del regolamento 2017/1938 sulla sicurezza dell’approvvigionamento gas, che prende le mosse dalla delega al governo contenuta nella legge di delegazione europea 2018. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato infatti ieri il D.Lgs n. 14 del 2 febbraio 2021, che disciplina alcuni aspetti di natura tecnico-specialistica e di dettaglio del provvedimento Ue in vigore dal novembre 2017.

Il D.Lgs (disponibile in allegato sul sito di Quotidiano Energia) entrerà in vigore il 9 marzo, andando a modificare i D.Lgs 164/2000 sul mercato interno del gas e 93/2011 sui mercati elettrici e del gas e la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale.

Il testo è il medesimo approvato dal Cdm lo scorso ottobre. In particolare, nel D.Lgs 164/2000 vengono incluse tra i compiti del Mise la predisposizione e attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà, nonché la definizione di “clienti protetti nel quadro della solidarietà”. Il regolamento 2017/1938 suggerisce infatti di limitare tale definizione ai clienti civili, ma lascia agli Stati la libertà di includere anche alcuni servizi essenziali e impianti di teleriscaldamento.

In base allo schema di D.Lgs, sono considerati “protetti nel quadro della solidarietà”, oltre ai clienti civili, “i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione”.

Da notare che i “clienti protetti nel quadro della solidarietà” si differenziano da quelli “protetti” di cui al D.Lgs 164/2000, che sono invece i clienti domestici, le strutture pubbliche e private che svolgono attività di assistenza e i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 mc annui, per i quali vige l’obbligo di “assicurare col più alto livello di sicurezza possibile le forniture di gas anche in momenti critici o in situazioni di emergenza”.

Il provvedimento modifica poi il D.Lgs 93/2011 allo scopo di introdurre la previsione di una valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati membri Ue appartenenti agli stessi gruppi di rischio e la definizione di accordi intergovernativi di solidarietà. Inoltre, il Mise, sentita l’Arera, stabilirà le modalità di definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni da esigere dagli Stati verso i quali sono attivate misure di solidarietà, nonché i ruoli dell’Arera, del maggiore operatore nazionale di trasporto gas (Snam) e del Gme. Quest’ultimo metterà a disposizione “piattaforme di scambio dedicate all’attuazione delle disposizioni contenute negli accordi”, mentre Snam sarà deputata all’attuazione tecnica delle misure contenute negli accordi.

Il D.Lgs istituisce infine sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di comunicazione dei contratti gas e prevede che i costi delle misure a vantaggio dei clienti protetti nel quadro della solidarietà siano a carico del sistema del gas.