Del caso di Contrada la Cassazione
si è più volte occupata. Nel 2017 ha in qualche modo
ridimensionato la portata del verdetto della Corte europea dei
diritti dell'uomo (Cedu), che nel 2015 condannò l'Italia a
risarcirlo perchè non andava processato ne' condannato in quanto
il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato
tipizzato e aveva assunto una dimensione chiara e precisa solo
nel 1994. Contrada era finito davanti ai giudici per fatti
precedenti a quella data.
Nel 2017 la Cassazione spiegò che "non vi è in effetti alcuno
spazio per revocare il giudicato di condanna presupposto, la cui
eliminazione non è richiesta, ne' direttamente ne'
indirettamente, dalla Corte europea dei diritti umani, come è
desumibile, oltre che dall'assenza di riferimenti testuali a una
tale possibilità, dalle statuizioni relative al rigetto della
domanda di equa soddisfazione".
Affrontando la vicenda giudiziaria di Contrada, la Corte di
Strasburgo - ricordava il verdetto dei supremi giudici italiani
- ha stabilito che l'ex poliziotto, accusato di aver fatto
favori a Cosa Nostra avvertendo i boss di retate e appostamenti,
è stato imputato di un reato la cui "evoluzione
giurisprudenziale, iniziata verso la fine degli anni ottanta e
consolidatasi nel 1994, non ha consentito a Contrada di avere
"sufficientemente chiaro e prevedibile" il reato di concorso
esterno perchè i fatti commessi, per i quali è stato condannato
in via definitiva, vanno dal 1979 al 1988.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA