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Corte Ue: A2A paghi 120 mln interessi composti su aiuti Stato

Corte Ue: A2A paghi 120 mln interessi composti su aiuti Stato

Legittima richiesta Italia di anatocismo

BRUXELLES, 03 settembre 2015, 15:10

Redazione ANSA

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BRUXELLES - Mazzata da 120 mln di euro su A2A dalla Corte di Giustizia europea, che ha giudicato legittima da parte dello Stato italiano la richiesta di interessi composti sul recupero di 170 mln di euro che la multiservizi lombarda, nata nel 2008 dalla fusione di Aem e Asm Brescia, deve pagare per restituire gli aiuti di stato indebitamente ricevuti dalle società madri negli anni '90. La sentenza riconosce allo Stato italiano il diritto di utilizzare una norma Ue nel 2004, che prevede l'anatocismo sul recupero degli aiuti di stato. La vicenda parte il 5 giugno 2002, quando la Commissione decise che erano illegittime le esenzioni fiscali ed i prestiti a condizioni di favore che lo stato italiano aveva concesso negli anni '90 alle municipalizzate. Diverse società, tra cui Asm Brescia e Aem, ma anche lo stesso stato italiano, fecero ricorso contro l'ordine di recupero degli aiuti controversi.

 

Tutti i ricorsi e relative impugnazioni, vennero respinti dal Tribunale Ue nel 2009. Nel recupero divenuto forzoso lo stato ha deciso di applicare il Regolamento Ue 794/2004 che, entrato in vigore nel 2004, prevede appunto il pagamento di interessi composti sulle somme da recuperare. Trattandosi di un regolamento entrato in vigore dopo la decisione del 2002 della Commissione, A2A ha fatto ricorso alla giustizia italiana contestando la base di calcolo degli interessi. La Corte di Giustizia europea è stata quindi adita dalla Corte di Cassazione per una interpretazione pregiudiziale. I giudici di Lussemburgo hanno rilevato che nel 2002 "spettava unicamente all'ordinamento italiano" decidere se il tasso di interesse dovesse essere semplice e composto.

 

La Corte però ha "verificato" che lo stato ha emesso le cartelle esattoriali per il recupero degli aiuti dopo l'entrata in vigore del regolamento 794/2004. Così hanno stabilito che "dal momento che l'aiuto di stato non era stato recuperato e non aveva nemmeno costituito oggetto di cartella esattoriale alla data di entrata in vigore della legislazione italiana, non si può ritenere che quest'ultima incida su una situazione definitasi precedentemente". Per di più "tenendo conto del rilevante lasso di tempo trascorso tra l'adozione della decisione di recupero nel 2002 e l'ordine di recupero emesso dalle autorità italiane nel 2009" la Corte ha "ritenuto che l'applicazione di interessi composti costituisca un mezzo particolarmente adeguato per giungere ad una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente" ad A2A con gli aiuti stato.

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