In quella data, spiegano infatti i giudici, non erano state adottate "tutte le misure necessarie per un'adeguata selezione delle diverse frazioni e la stabilizzazione della parte organica, e non era stata creata una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili", evidenziando quindi "un deficit di capacità di trattamento meccanico-biologico".
La Corte ribadisce perciò che "gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica". E sottolinea che "la nozione di 'trattamento' comprende i processi fisici, termici, chimici o biologici (inclusa la cernita), che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero". La mera triturazione o compressione dei rifiuti indifferenziati, senza un'adeguata selezione e una qualche forma di stabilizzazione delle diverse frazioni, non risponde agli obiettivi della direttiva.
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