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Corte Ue, norme su 'eccezioni' a Vas in linea con direttiva

Corte Ue, norme su 'eccezioni' a Vas in linea con direttiva

Respinto di fatto ricorso Italia Nostra su caso Cà Roman

BRUXELLES, 21 dicembre 2016, 13:44

Redazione ANSA

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La Corte di giustizia Ue ha riconosciuto come legittima la delibera con cui l'amministrazione locale ha dato il via libera a un progetto edilizio nell'ambito del recupero dell'ex colonia di Cà Roman (Venezia) senza procedere in via preventiva alla valutazione ambientale strategica (Vas). La direttiva europea sulla Vas, per la Corte, riconosce infatti alle autorità amministrative dei singoli Stati membri un potere discrezionale di valutazione del rischio ambientale quando si tratta di piani che interessano "piccole zone". E la relativa normativa italiana, secondo i giudici europei, applica in maniera corretta le disposizioni europee. La decisione della Corte disattende in parte quanto chiesto due mesi fa dall'avvocato generale Juliane Kokott nelle sue conclusioni.

La sentenza riguarda tre questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto in relazione a un ricorso di Italia Nostra contro una delibera del commissario straordinario del Comune di Venezia sul recupero della "ex colonia di Cà Roman". Si tratta di un luogo tutelato dal punto di vista paesaggistico e naturalistico sia a livello nazionale che a livello europeo, per il cui recupero nel 2014 il commissario straordinario ha approvato, senza Vas, il piano attuativo di iniziativa privata che prevedeva la costruzione di 42 villette su una superficie di 29.195 metri quadrati. La commissione regionale ha ritenuto che il piano non fosse da sottoporre a Vas in quanto esso riguardava solo l'uso di piccole aree a livello locale, senza effetti significativi sull'ambiente. Dopo il ricorso di Italia Nostra, il Tar del Veneto ha rilevato come la direttiva Ue escluda l'obbligatorietà della Vas per piani e programmi quando "determinano l'uso di piccole aree a livello locale", senza però specificare oltre cosa si intenda per "piccole". Per la legge italiana (Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152), rientrano nella nozione di "piccolo" le superfici fino a 40 ettari per i progetti di sviluppo di aree urbane e le superfici fino a 10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo all'interno di aree urbane esistenti. Il Tar ha quindi chiesto alla Corte Ue di stabilire se l'esclusione prevista dalla legge italiana in base a un dato meramente quantitativo (le piccole dimensioni dell'area) fosse compatibile con la direttiva Ue nonchè con gli obiettivi e i principi affermati dai Trattati Ue sull'obbligo di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. L'avvocato generale Kokott, nelle sue conclusioni, aveva sostenuto che la normativa italiana è in contrasto con la direttiva Ue perché il criterio "esclusivamente" legato alla superficie del terreno non è sufficiente. La Corte di giustizia ha invece ritenuto di non dover seguire tali conclusioni perché, si legge in una nota, la direttiva Vas "stabilisce che la nozione di 'piccole zone a livello locale' deve essere definita con riferimento al dato oggettivo della superficie della zona interessata".

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