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Migranti: adesione Romania in Ue non scagiona trafficanti

Parere avvocato generale Corte Ue su caso italiano

Redazione ANSA
(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 MAG - L'ingresso della Romania in Ue non scagiona i trafficanti dai reati pregressi, perché il favoreggiamento all'immigrazione clandestina si consuma e perfeziona nel momento in cui lo straniero oltrepassa la frontiera. Per questo, secondo le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Yves Bot, non può essere applicata in modo retroattivo la legge penale più favorevole. Il parere dell'avvocato generale (non vincolante), riguarda un procedimento in Italia in cui alcune persone sono accusate di aver procurato - nel 2004 e 2005, quando la Romania era un Paese extra Ue - l'ingresso illegale in Italia di cittadini romeni.

La legge sanziona le attività di assistenza ai flussi irregolari, ma secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'ingresso della Romania nell'Ue escluderebbe il reato commesso in precedenza. Per questo il Tribunale di Campobasso si è rivolto alla Corte di giustizia Ue chiedendo se l'adesione della Romania all'Unione, nel 2007, abbia determinato l'abolizione del reato di favoreggiamento e se sia possibile applicare il principio di retroattività a favore degli accusati.

L'Avvocato generale Yves Bot spiega che un'interpretazione abrogativa sarebbe contraria agli obiettivi della normativa europea, e in particolare a quelli di una direttiva e di una decisione della Commissione del 2002 sull'immigrazione clandestina, che mirano a salvaguardare l'ordine pubblico dell'Ue come spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Infatti, non emergono, dall'analisi del caso, ragioni sufficienti per applicare il generale principio di retroattività a favore del reo, e quindi per scagionare dalle accuse, per questi motivi, tutti gli imputati per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione e trattenimento dei cittadini rumeni per fatti avvenuti prima dell'ingresso della Romania nell'Ue. Nessuna nuova legge penale più favorevole ha sostituito la normativa in questione, ma si è verificato solo un mutamento dei suoi presupposti di applicazione, che ha fatto sì che tale normativa non possa più, ad oggi, essere applicata all'immigrazione di cittadini rumeni.(ANSAmed)
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