La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta, escluse dalle gare precedenti, hanno chiesto l'annullamento della gara del 2012 criticando la durata delle nuove concessioni - 40 mesi - di molto inferiore a quella delle precedenti - fra 9 e 12 anni -.
Contestato anche il carattere esclusivo dell'attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni.
Adito in ultima istanza, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto Ue ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all'allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.
Nella sua sentenza, la Corte afferma che "tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni sono soluzioni appropriate per rimediare all'esclusione illegittima di alcuni operatori" e sta alle autorità nazionali decidere quale soluzione scegliere.
La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività.
I giudici di Lussemburgo ricordano inoltre che le restrizioni alle attività dei giochi d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi, e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco, oltre che dall'obiettivo della lotta contro la criminalità.
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