Lussemburgo ha infatti concluso che "il titolare di una patente di guida può vedersi rifiutare da un altro stato membro il diritto di guidare nel territorio di tale stato dopo avervi commesso un'infrazione stradale di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida". Tuttavia, sottolinea la Corte, "tale diritto non dev'essere negato indefinitamente e i requisiti imposti per la sua riacquisizione devono rispettare il principio di proporzionalità". E le misure tedesche sono "efficaci e proporzionate", in quanto il divieto di guida è limitato a cinque anni e può essere revocato prima presentando una perizia medico-psichiatrica che certifichi l'astinenza da sostanze stupefacenti per un anno.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA