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Copyright:Corte Ue, leciti link a opere protette se no lucro

Altrimenti è illegittimo

Redazione ANSA BRUXELLES
(ANSA) - BRUXELLES, 8 SET - Si possono mettere link a opere protette dal copyright solo se non c'è scopo di lucro e se non si è a conoscenza che queste opere sono pubblicate in modo illegale. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia Ue, precisando che quando i link sono invece forniti a scopo di lucro si deve anche presumere che si sia al corrente che l'opera sia protetta da copyright e quindi dell'illegalità dell'operazione. E' di conseguenza illegittima la pubblicazione su un sito di informazione il link a foto protette da copyright pubblicate illegalmente su un altro sito, come nel caso dell'olandese GeenStijl che a più riprese ha inserito il collegamento ipertestuale alle foto di una 'starlette' i cui diritti erano detenuti dalla Sanoma, l'editore di Playboy.

Secondo la Corte Ue, "qualora il collocamento di un link verso un'opera liberamente disponibile su un altro sito internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata su Internet senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore". Al contrario, quando la persona è al corrente che il link fornisce l'accesso a "un'opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d'autore" oppure perché consente agli utenti di "eludere misure restrittive" per proteggere l'opera limitando per esempio l'accesso ai soli abbonati, allora "la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una 'comunicazione al pubblico'", quindi con "carattere intenzionale" e dove il "carattere lucrativo è rilevante". Di conseguenza, hanno concluso i giudici di Lussemburgo, "il collocamento su un sito internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d'autore e pubblicate senza l'autorizzazione dell'autore su un altro sito internet non costituisce una 'comunicazione al pubblico' quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell'illegittimità della pubblicazione di dette opere". Invece, "se tali collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la conoscenza dell'illegittimità della pubblicazione sull'altro sito internet deve essere presunta".(ANSA).

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