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Intel: Avvocato Corte Ue riapre caso, causa va rivalutata

Decisione Bruxelles portò a maximulta da 1,06mld

Redazione ANSA BRUXELLES
(ANSA) - BRUXELLES, 20 OTT - Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia del Lussemburgo, Nils Wahl, l'impugnazione dell'Intel contro la maximulta Ue da 1,06 miliardi di euro per abuso di posizione dominante dovrebbe essere accolta, e la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale per un nuovo esame. Si riapre così uno dei casi più noti dell'antitrust europeo, che nel 2009 aveva inflitto al colosso dell'informatica l'ammenda esemplare, le più alta in assoluto, perché aveva concesso a quattro importanti produttori di computer (Dell, Lenovo, HP et NEC) sconti condizionati al fatto che questi si rifornissero presso Intel per tutto, o quasi tutto, il loro fabbisogno di processori. Intel aveva fatto ricorso al Tribunale Ue, che lo aveva però respinto. Ma oggi l'avvocato ritiene che la decisione del Tribunale vada "annullata".

Le conclusioni dell'avvocato generale vengono generalmente riprese nelle sentenze della Corte. Entrando nel merito del ricorso di Intel, l'avvocato Wahl osserva che il Tribunale ha considerato gli sconti concessi a Dell, HP, NEC e Lenovo quali "sconti di esclusiva" e, a seguito di tale classificazione, non ha ritenuto necessario esaminare la capacità di tale categoria di sconti di restringere la concorrenza. La Corte, ricorda, ha invece costantemente tenuto conto di "tutte le circostanze" nel determinare se il comportamento addebitato configuri un abuso di posizione dominante.

L'avvocato generale conclude, quindi, che il Tribunale è incorso in un "errore di diritto" nel dichiarare che gli 'sconti di esclusiva' costituiscono una categoria unica e separata di sconti per la quale non è richiesta una valutazione di tutte le circostanze al fine dimostrare l'esistenza di un abuso di posizione dominante.

E un altro "errore di diritto" sarebbe nella sua valutazione della capacità di restringere la concorrenza, perché "ha omesso di accertare, in base a tutte le circostanze, che gli sconti e i pagamenti offerti dalla ricorrente avessero un effetto preclusivo anticoncorrenziale".(ANSA).

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