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Dl agosto: consulenti, 'nodi' interpretativi norma licenziamenti

Termine del 17 agosto sostituito da una 'nuova scadenza mobile'

Redazione ANSA ROMA

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Tra le misure di "maggiore complessità applicative" del decreto agosto vi è quella concernente "la proroga delle disposizioni in materia di licenziamento introdotte dal decreto 'Cura Italia'. Una formulazione non particolarmente felice" del testo, infatti, "ha fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata ed in particolare sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento, richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disposizione originaria del divieto, quella che ne dispone la proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua efficacia, connessa alla durata dell'ulteriore periodo di ammortizzatori sociali e di fruizione dell'esonero contributivo". Lo afferma il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, oggi audito dalla commissione Bilancio del Senato che sta esaminando l'ultimo provvedimento governativo. Se, infatti, in precedenza, è stato imposto l'altolà ai licenziamenti "per ragioni economiche, per cinque mesi", tale divieto "scadeva il 17 agosto", ma il decreto agosto "ha disposto la proroga della durata del divieto per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, così come previsti dallo stesso" provvedimento legislativo, afferma l'Ordine dei professionisti.
    Pertanto, "l'originario termine del 17 agosto per il divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, fisso e valido per tutti, risulta sostituito da una nuova scadenza mobile, determinata dalla necessità di individuare, in alternativa il momento in cui il datore di lavoro ha fruito integralmente dell'ulteriore periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali", oppure "la scadenza del periodo di fruizione dell'esonero contributivo, previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori sociali". Le novità legislative, quindi, a giudizio dei consulenti del lavoro, fissano "la necessità di verificare, caso per caso, in dipendenza del periodo di fruizione di una delle due soluzioni previste dalla legge, l'individuazione del momento specifico in cui cesserà il divieto di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che, pertanto, varierà da datore a datore". (ANSA).
   

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