(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Tra le misure di "maggiore
complessità applicative" del decreto agosto vi è quella
concernente "la proroga delle disposizioni in materia di
licenziamento introdotte dal decreto 'Cura Italia'. Una
formulazione non particolarmente felice" del testo, infatti, "ha
fatto insorgere più di un dubbio sulla sua portata ed in
particolare sulla durata ulteriore del divieto di licenziamento,
richiedendo uno sforzo interpretativo e di coordinamento tra la
disposizione originaria del divieto, quella che ne dispone la
proroga e quelle richiamate per la determinazione della sua
efficacia, connessa alla durata dell'ulteriore periodo di
ammortizzatori sociali e di fruizione dell'esonero
contributivo". Lo afferma il Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, oggi audito dalla commissione Bilancio del Senato
che sta esaminando l'ultimo provvedimento governativo. Se,
infatti, in precedenza, è stato imposto l'altolà ai
licenziamenti "per ragioni economiche, per cinque mesi", tale
divieto "scadeva il 17 agosto", ma il decreto agosto "ha
disposto la proroga della durata del divieto per i datori di
lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di
integrazione salariale riconducibili all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ovvero dell'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali, così come previsti dallo stesso"
provvedimento legislativo, afferma l'Ordine dei professionisti.
Pertanto, "l'originario termine del 17 agosto per il divieto dei
licenziamenti per ragioni economiche, fisso e valido per tutti,
risulta sostituito da una nuova scadenza mobile, determinata
dalla necessità di individuare, in alternativa il momento in cui
il datore di lavoro ha fruito integralmente dell'ulteriore
periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali", oppure "la
scadenza del periodo di fruizione dell'esonero contributivo,
previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori
sociali". Le novità legislative, quindi, a giudizio dei
consulenti del lavoro, fissano "la necessità di verificare, caso
per caso, in dipendenza del periodo di fruizione di una delle
due soluzioni previste dalla legge, l'individuazione del momento
specifico in cui cesserà il divieto di disporre licenziamenti
per ragioni economiche, che, pertanto, varierà da datore a
datore". (ANSA).