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Vaccini: governo-parti sociali, sì al protocollo in luoghi di lavoro

Punti straordinari per lavoratori. Aggiornato testo sulla sicurezza

Sottoscritto, al tavolo tra governo e parti sociali, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro. E iI Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro, che aggiorna i precedenti accordi sulla salute e sicurezza tenendo conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020. Possono così prendere il via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori. L'adesione è volontaria.

Per quanto riguarda il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro, l'iniziativa è rivolta ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell'azienda, e ai datori di lavoro.
    I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, secondo il testo, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali.
    Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all'orario di lavoro.
    Nel testo si richiama il recente decreto Covid con cui è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.
    Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza, confermando le misure per contrastare il diffondersi del virus, dalle mascherine al distanziamento fino alla sanificazione periodica, nel testo si raccomanda "il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto" da parte dei datori di lavoro privati. Raccomanda inoltre, per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. Tra i punti aggiunti, quello sulla riammissione al lavoro dopo l'infezione che "avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali successive istruzioni). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario".
    
   

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