16 NOV - Non è, di per sé, contrario
alla Costituzione il divieto, sanzionato dal codice penale, di
aiuto al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche
situazioni, "inimmaginabili all'epoca in cui la norma
incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera
applicativa dagli sviluppi della scienza medica e tecnologia,
spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni
estremamente compromesse, ma non di restituire loro una
sufficienza di funzioni vitali". Lo scrive la Consulta nelle
motivazioni dell'ordinanza sul caso del suicidio assistito del
Dj Fabo. A sollevare dubbi sull'articolo 580 del codice penale
era stata la Corte d'assise di Milano, sostenendo che
l'incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio, non
rafforzative del proposito della vittima, fosse in contrasto con
principi costituzionali, dai quali discenderebbe la libertà
della persona di scegliere quando e come porre termine alla
propria vita. La Consulta non ha però condiviso questa tesi,
nella sua assolutezza.
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