(ANSA) - ROMA, 02 MAR - I fondi concessi dal Fondo
Interbancario alla Popolare di Bari per il salvataggio di Tercas
nel 2014 e poi bocciati dall'Antitrust Ue non erano 'aiuti di
stato'. E' il verdetto pronunciato oggi dalla Corte Ue che ha
di fatto respinto l'impugnazione dell'Antitrust europeo che
contestava la sentenza del Tribunale, risalente al 2019, secondo
cui i fondi non costituivano aiuti di Stato in quanto non
controllati dalle autorità pubbliche italiane. La sentenza
annulla così definitivamente la decisione dell'Antitrust Ue che
aveva ordinato all'Italia di recuperare da Tercas aiuti di Stato
per 295,14 milioni di euro.
Secondo i giudici di Lussemburgo, il Tribunale Ue "ha
correttamente dichiarato che tali misure non costituiscono aiuti
di Stato in quanto non sono imputabili allo Stato italiano". Una
notizia accolta con "grande soddisfazione" dal presidente
dell'Abi Antonio Patuelli, che chiede ora di risarcire
adeguatamente e tempestivamente i risparmiatori e le
banche concorrenti italiane "per i gravi danni subiti per
l'errore
di diritto compiuto dalla precedente Commissione Europea".
Il caso risale al 2013 quando la Banca Popolare di Bari
manifestò l'interesse alla sottoscrizione di un aumento di
capitale di Banca Tercas, posta in amministrazione straordinaria
in seguito ad irregolarità accertate dalla Banca d'Italia. Tale
manifestazione
d'interesse era subordinata alla condizione che il deficit
patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd). Nel 2014, il Fitd
decise di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di
concederle garanzie, misure approvate dalla Banca d'Italia. Il
23 dicembre del 2015, però, l'Antitrust Ue constatò che si
trattava di aiuto di Stato illegittimo concesso dall'Italia a
Tercas e ne ordinò il recupero. L'Italia, Bpb e il Ftid,
sostenuto dalla Banca d'Italia, proposero allora ricorsi di
annullamento della decisione,
accolti il 19 marzo 2019 dal Tribunale, secondo cui le
condizioni per qualificare l'intervento come aiuto di Stato non
erano soddisfatte, poiché l'intervento non era né imputabile
allo Stato italiano né finanziato mediante risorse statali da
esso provenienti.
Oggi, rigettando l'impugnazione presentata dalla Commissione,
i giudici di Lussemburgo ricordano che affinché i fondi siano
considerati 'aiuti' di Stato devono "essere concessi
direttamente o indirettamente mediante risorse statali ed essere
imputabili allo Stato". Cosa di cui la Corte non ha evidenziato
la sussistenza. (ANSA).