L'articolo n. 66 della Legge Organica n. 16 del 2014 su Elezioni e Referendum prevede che "i candidati, le liste di candidati e i partiti referendari, possono, nell'ambito di campagne elettorali o referendarie, utilizzare il media nazionali ed elettronici ed è loro vietato l'uso di media stranieri". Nella stessa ottica, il secondo comma di questa legge stabilisce che "eccezionalmente, le liste di candidati provenienti dalle circoscrizioni elettorali estere possono utilizzare i media stranieri durante la campagna elettorale per le elezioni legislative. Ciò è soggetto ai principi e alle regole di organizzazione che regolano la campagna elettorale.
(ANSAmed).