Quotidiano Energia - Arriva l’atteso elenco che, in base al regolamento 2020/852 sulla tassonomia entrato in vigore lo scorso luglio, definisce le attività che danno un “contributo sostanziale” alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
La Commissione Ue ha infatti pubblicato venerdì 20 novembre e messo in consultazione fino al 18 dicembre la proposta di regolamento delegato contenente l’elenco delle attività comprese in due dei sei obiettivi ambientali stabiliti al regolamento 2020/852, sulla scorta delle raccomandazioni del gruppo tecnico di esperti europei sulla finanza sostenibile.
Le attività contenute nel provvedimento fanno capo ai settori agricoltura e forestazione, protezione e ripristino ambientale, gestione dei rifiuti, trasporto, edilizia e manifattura.
In particolare, nella lista figurano la fabbricazione di impianti per le fonti rinnovabili, l’idrogeno, l’efficienza energetica e le tecnologie low-carbon per i trasporti, ma anche per il riciclo della plastica e la produzione di cemento, alluminio e acciaio con processi a basse emissioni. E’ inoltre compresa la fabbricazione di auto e furgoni, a patto che abbiano emissioni inferiori a 50 gr CO2/km fino al 31 dicembre 2025 ed emissioni zero dopo questa data.
Sono altresì considerate attività in grado di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici la generazione elettrica da fotovoltaico, Csp, eolico, energia oceanica, idroelettrico, geotermia e bioenergia e la cogenerazione da solare, geotermia, combustibili liquidi e gassosi e bioenergie.
Stessa etichetta per la realizzazione e gestione di impianti di generazione elettrica da combustibili liquidi e gassosi (gas naturale, petrolio e altri prodotti raffinati), ma solo nel caso in cui le emissioni di gas-serra nel ciclo di vita siano inferiori a 100 gr CO2eq/kWh (tale valore può essere raggiunto anche ricorrendo alla Ccs).
Nella lista figurano inoltre il trasporto e distribuzione di elettricità - ma solo se più del 67% della capacità di generazione di nuova connessione rispetta il limite dei 100 gr CO2eq/kWh - e lo storage di elettricità (inclusi i pompaggi), di energia termica e di idrogeno.
Ancora. Avranno la qualifica di sostenibilità le reti di trasporto e distribuzione di gas rinnovabili e low-carbon, il trasporto e stoccaggio sotterraneo di CO2, la produzione di biogas e biocarburanti, il teleriscaldamento e l’installazione di pompe di calore elettriche.
Il regolamento sulla tassonomia considera sostenibili le attività danno dare un contributo “sostanziale” ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali stabiliti (mitigazione cambiamenti climatici, adattamento cambiamenti climatici, sostenibilità e protezione dell’acqua e delle risorse marine, transizione verso l’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) e non arrecano un danno significativo agli altri cinque obiettivi.
La Commissione conta di approvare il regolamento delegato entro la fine dell'anno.