Un avvocato di Partinico nel
palermitano stanco di ricevere un servizio raccolta rifiuti
scadente ha presentato ricorso alla commissione tributaria e
impugnato l'avviso di accertamento della Tari del 2014. Secondo
il professionista come stabilisce il regolamento comunale
avrebbe dovuto pagare il 40% del tributo visto che il servizio è
stato svolto in modo irregolare come dimostrato dalle note
presentate all'Asp e gli articoli sui giornali che raccontavano
dell'emergenza rifiuti nel territorio. La decisione dei giudici
della commissione tributaria sancisce altri importanti
principi. Il contribuente può dimostrare il disservizio, alla
relativa durata ed estensione territoriale con la documentazione
ufficiale dell'Asp, oppure dello stesso Comune, oltre che sulla
base di articoli di stampa. Secondo la Commissione i principi
astratti indicati dalla giurisprudenza in materia non possono
cancellare "il dovere del giudice di merito di valutare la
specificità del caso esaminato in relazione alla oggettiva
consistenza delle prove offerte rientranti nella disponibilità
dell'interessato, non essendo ammissibile, alla stregua dei
principi dello Statuo del contribuente, richiedere a
quest'ultimo oneri probatori particolarmente gravosi o
addirittura impossibili". Secondo la sentenza il Comune "non può
ritenersi un mero esattore del tributo a beneficio della
competente Società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti (Ssr) ed ha pertanto uno specifico onere di
vigilanza sulla concreta efficienza del servizio".
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