Secondo alcuni esperti, la mancata istituzione della Corte costituzionale, pur prevista nella Costituzione del 2014, potrebbe essere in qualche modo superata con l'intervento della Istanza provvisoria per il controllo della costituzionalità delle leggi, mai andata in pensione. L'articolo 85 prevede che, in caso di vacanza definitiva, il presidente ad interim giuri di fronte al parlamento. L'articolo 86 stabilisce che il presidente ad interim nell'esercizio delle sue funzioni non ha il potere di prendere un'iniziativa di revisione della Costituzione, di indire referendum o di sciogliere il parlamento. Durante il periodo di presidenza ad interim si procede all'elezione di un nuovo presidente e nessuna mozione di sfiducia nei riguardi del governo può essere presentata. (ANSAmed)
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