Il Ministero dell'Agricoltura
può ridurre gli interessi nei confronti del suo creditore
Federconsorzi. E' quanto ha stabilito la Corte Ue nella sua
sentenza odierna, dando di fatto ragione al Mipaf nella lunga
lite su un credito da oltre 500 milioni per la gestione degli
ammassi. Secondo Lussemburgo, le norme europee "non ostano" a
che uno Stato possa "adottare disposizioni legislative idonee a
modificare a sfavore di un creditore gli interessi" prodotti da
un credito relativo a un contratto precedente l'8 agosto 2002.
Le origini della disputa tra Ministero dell'agricoltura e
Federconsorzi rimontano alla riforma dei consorzi agrari del
1999 e allo scioglimento di quest'ultima, in seguito a cui sono
state decise le modalità di pagamento dei crediti pendenti
derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, e del calcolo
degli interessi. Con una sentenza del 2004, la Corte d'appello
di Roma ha fissato a 511.878.997,39 il credito della
Federconsorzi. Il liquidatore giudiziario della Federconsorzi,
invece, ha sostenuto che il decreto legge di cui il Mipaf ha
chiesto l'applicazione era incompatibile con le direttive Ue sul
ritardo dei pagamenti in quanto imponeva una riduzione degli
interessi. Per il Ministero, però, tra le parti non ricorreva
una transazione commerciale ma un rapporto pubblicistico, per
cui le norme in questione "non si applicano ai contratti
conclusi prima dell'8 agosto 2002".
La palla è quindi passata alla Cassazione, che si è rivolta
alla Corte di giustizia Ue. Questa ha oggi rilevato che "la
facoltà per uno Stato membro di escludere, in sede di
trasposizione della direttiva 2000/35, i contratti conclusi
prima dell'8 agosto 2002 - così come ha fatto l'Italia - è
espressamente prevista dalla direttiva". Di conseguenza i
Trattati Ue e le direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, relative alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, "non ostano a che uno Stato membro possa, durante
il termine di trasposizione della seconda direttiva, adottare
disposizioni legislative idonee a modificare a sfavore di un
creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito
derivante dall'esecuzione di un contratto concluso prima dell'8
agosto 2002".
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