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Corte Ue, ritardi aerei da risarcire anche in caso di guasti

Problemi tecnici imprevisti non sono circostanze eccezionalità

Redazione ANSA BRUXELLES
(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - I 'problemi tecnici imprevisti' non sono considerabili 'circostanze eccezionali'. Quindi in caso di annullamento o grave ritardo di un volo in caso di guasto, i passeggeri hanno diritto, oltre che all'assistenza, ad una compensazione (250 a 600 euro a seconda della distanza). Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, che ha dato ragione ad una signora olandese che aveva fatto causa alla Klm dopo essere rimasta bloccata a Quito per un guasto rilevato sull'aereo col risultato di arrivare ad Amsterdam con 29 ore di ritardo.

La Corte rileva che la compensazione non è dovuta se la compagnia aerea "è in grado di provare" che l'annullamento o il grave ritardo del volo sono dovute a circostanze eccezionali ma specifica che possono essere considerate tali "unicamente se sono collegate ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all'effettivo controlli di quest'ultimo". E fa il caso in cui "il costruttore degli apparecchi" o "una competente autorità" rivelassero "che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli".

L'esenzione dalla compensazione è concessa anche "in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo".

I passeggeri invece vanno compensati per tutti i casi, come quello della signora olandese, in cui il ritardo si è verificato per un guasto "connesso al funzionamento degli aerei". In questo senso, tipica la vicenda della signora, rimasta a Quito perché la Klm aveva dovuto inviare in Ecuador con un altro volo due pezzi (la pompa del carburante e l'unità idromeccanica) non reperibili in loco e risultati usurati anzitempo.

"I problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire 'circostanze eccezionali', sentenzia la Corte. I giudici rilevano che "un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzo di un aeromobile costituisce certamente inaspettato" ma aggiungono che "tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell'attività ed il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti". Resta, per la compagnia aerea, il diritto a rivalersi sul fornitore dei pezzi difettosi. Ma i passeggeri che restano a terra devono essere ricompensati per il danno subito.

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