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Corte Ue, Mipaf può tagliare interessi credito Federconsorzi

Lussemburgo dà ragione a Ministero in lite su ammassi

Redazione ANSA BRUXELLES
(ANSA) - BRUXELLES, 26 FEB - Il Ministero dell'Agricoltura può ridurre gli interessi nei confronti del suo creditore Federconsorzi. E' quanto ha stabilito la Corte Ue nella sua sentenza odierna, dando di fatto ragione al Mipaf nella lunga lite su un credito da oltre 500 milioni per la gestione degli ammassi. Secondo Lussemburgo, le norme europee "non ostano" a che uno Stato possa "adottare disposizioni legislative idonee a modificare a sfavore di un creditore gli interessi" prodotti da un credito relativo a un contratto precedente l'8 agosto 2002. Le origini della disputa tra Ministero dell'agricoltura e Federconsorzi rimontano alla riforma dei consorzi agrari del 1999 e allo scioglimento di quest'ultima, in seguito a cui sono state decise le modalità di pagamento dei crediti pendenti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, e del calcolo degli interessi. Con una sentenza del 2004, la Corte d'appello di Roma ha fissato a 511.878.997,39 il credito della Federconsorzi. Il liquidatore giudiziario della Federconsorzi, invece, ha sostenuto che il decreto legge di cui il Mipaf ha chiesto l'applicazione era incompatibile con le direttive Ue sul ritardo dei pagamenti in quanto imponeva una riduzione degli interessi. Per il Ministero, però, tra le parti non ricorreva una transazione commerciale ma un rapporto pubblicistico, per cui le norme in questione "non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002". La palla è quindi passata alla Cassazione, che si è rivolta alla Corte di giustizia Ue. Questa ha oggi rilevato che "la facoltà per uno Stato membro di escludere, in sede di trasposizione della direttiva 2000/35, i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 - così come ha fatto l'Italia - è espressamente prevista dalla direttiva". Di conseguenza i Trattati Ue e le direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, "non ostano a che uno Stato membro possa, durante il termine di trasposizione della seconda direttiva, adottare disposizioni legislative idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall'esecuzione di un contratto concluso prima dell'8 agosto 2002". (ANSA).

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